INAMMISSIBILE LA QUESTIONE SULL’ESENZIONE ICI PER GLI IMMOBILI RELIGIOSI AD “USO MISTO”
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20 del 20/02/2025, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte. Quest’ultima aveva contestato la norma nella parte in cui, con riferimento alle disposizioni del Concordato lateranense e alle modifiche successive, non la riconduce all’art. 117, primo comma, della Costituzione, bensì all’art. 7, secondo comma, che disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica attraverso i Patti Lateranensi.
La questione riguardava l’ICI sugli immobili ecclesiastici a “uso misto” (parzialmente destinati a fini religiosi e parzialmente a scopi commerciali), ma accatastati unitariamente. Si sosteneva che la norma non consentisse, ai fini dell’esenzione d’imposta, la distinzione delle superfici in base alla loro reale destinazione. La Corte Costituzionale ha ritenuto che il quadro normativo fosse stato ricostruito in maniera inadeguata dal giudice rimettente e che il parametro di riferimento fosse stato individuato in modo errato. Quest’ultimo aveva attribuito alla norma pattizia del 1984 un effetto esonerativo immediato, come se essa si applicasse direttamente alle attività religiose, mentre in realtà la norma si limita a parificare, sotto il profilo tributario, le attività di culto e religione a quelle di beneficenza e istruzione. Inoltre, non era stata adeguatamente considerata l’incidenza del diritto dell’Unione europea, che ha avuto un ruolo determinante nell’evoluzione della normativa interna sulla tassazione immobiliare degli enti non commerciali.
Il caso è emerso in seguito a una controversia tra il Comune di "Omissis" ed il Seminario vescovile locale, relativa all’ICI su un immobile di circa 12.000 metri quadrati. Originariamente destinato esclusivamente alla formazione del clero, l’edificio è stato successivamente in parte adibito a liceo classico parificato (circa 600 metri quadrati) e in parte locato a due società (circa 900 metri quadrati). Il Comune impositore ha richiesto l’ICI per l’intero immobile, compresa la porzione destinata alla formazione sacerdotale, emettendo avvisi di accertamento per gli anni dal 2005 al 2011. Tali avvisi, impugnati dal Seminario vescovile, sono stati annullati in primo grado limitatamente alla porzione locata; tuttavia, in appello, il Comune ha ottenuto una pronuncia favorevole per l’intera tassazione dell’immobile.
Infine, la Corte Costituzionale ha ribadito che il sindacato di legittimità costituzionale non può sostituirsi all’interpretazione delle norme, compito dei giudici comuni, né può estendersi a valutazioni di merito sulle scelte legislative riguardanti l’esenzione dall’ICI per gli immobili ecclesiastici. In assenza di un fondato dubbio di legittimità costituzionale, la questione sollevata è stata pertanto dichiarata inammissibile.
Autore: Francesco Foglia
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