Telefisco 2025: Chiarimenti e criticità sui tributi locali
L'evento Telefisco 2025 ha fornito importanti chiarimenti su diversi aspetti dei tributi locali, con particolare attenzione all'Imposta di soggiorno e al Canone Unico Patrimoniale. Le risposte fornite dai rappresentanti del Dipartimento delle Finanze e della Giustizia tributaria offrono spunti di riflessione per gli operatori del settore, soprattutto in relazione agli aspetti sanzionatori e interpretativi della normativa vigente.
Imposta di soggiorno: profili sanzionatori e principio di proporzionalità
Uno dei temi più rilevanti affrontati riguarda il regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o infedele dichiarazione dell'imposta di soggiorno. Il punto centrale della discussione è stato il calcolo della sanzione nel caso in cui l'imposta sia stata versata nei termini, ma senza la presentazione della relativa dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'importo della sanzione deve essere commisurato all'imposta dichiarata, indipendentemente dall'effettivo pagamento. Tuttavia, in caso di collaborazione attiva da parte del gestore della struttura ricettiva, la sanzione può essere ridotta fino a un quarto, in linea con il principio di proporzionalità sancito dal D.Lgs. n. 472/1997 e ora confluito nel nuovo Testo Unico delle Sanzioni Tributarie (D.Lgs. n. 173/2024).
Questo approccio si conforma alle recenti indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza n. 46/2023), secondo cui la dichiarazione, nei tributi in autoliquidazione, ha un ruolo fondamentale nel consentire controlli efficaci da parte dell’amministrazione. Tuttavia, resta il dubbio se la sanzione prevista per la sola omessa dichiarazione non risulti eccessivamente gravosa rispetto ad altri tributi locali, per i quali esistono soglie minime sanzionatorie più contenute.
Canone Unico Patrimoniale: limiti alla rivalutazione ISTAT
Un altro tema di rilievo è stato l’aggiornamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP). Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) hanno rafforzato i vincoli sulla rivalutazione ISTAT delle tariffe, limitandola ai soli casi espressamente previsti dalla normativa (occupazioni permanenti con cavi e condutture per pubblici servizi). Di conseguenza, i Comuni non possono applicare automaticamente la rivalutazione a tutte le tariffe del CUP, contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni enti locali.
Questa limitazione pone un problema operativo: se da un lato il principio di certezza del diritto impone regole chiare per l’aggiornamento delle entrate patrimoniali, dall’altro si rischia di creare disparità tra diverse categorie di contribuenti. Inoltre, alcuni operatori economici contestano l’applicazione generalizzata della rivalutazione ISTAT ai canoni forfettari, basandosi su una circolare del MEF del 2009 relativa al previgente COSAP. Tuttavia, la risposta fornita in sede di Telefisco chiarisce che tale interpretazione non è più sostenibile alla luce della normativa attuale.
Digitalizzazione e accertamento tributario
Telefisco 2025 ha affrontato anche il tema della digitalizzazione del processo tributario e delle implicazioni per gli enti locali. In particolare, è stato ribadito che tutti i documenti allegati agli atti processuali devono essere attestati come conformi all’originale per poter essere valutati dal giudice, a seguito della modifica dell’art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992 introdotta dal D.Lgs. n. 220/2023.
Questa novità impone agli uffici tributi una maggiore attenzione nella gestione della documentazione, poiché la mancata attestazione di conformità potrebbe compromettere l’efficacia probatoria degli atti impositivi. Inoltre, si conferma che i termini per la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione rimangono perentori: il contribuente ha 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento per presentare istanza, senza possibilità di proroga, anche se l’atto è stato preceduto dalla comunicazione di uno schema di accertamento.
Autore: Francesco Foglia
© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione
Commenti
Posta un commento